
L'indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall'Inps che può essere erogato alle persone che non possono compiere gli atti quotidiani della vita, non deambulanti, che hanno bisogno di assistenza continuativa e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.
Per avere diritto a questa indennità, non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06.
L'importo dell'indennità di accompagnamento, pari a 472,04 euro mensili, è erogato per 12 mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell'Interno. L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali.
La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.
L'indennità, invece, non spetta se l'assistenza non ha carattere continuo ma è finalizzata ad una emergenza temporanea.
Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l'indennità è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza allegando il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, il Codice fiscale, il certificato del medico curante, che deve riportare la nota "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".
Il modello della domanda è disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, i Patronati, i sindacati e le Associazioni di categoria.
Inoltre la recente sentenza numero 1268 del 2005, la Corte di Cassazione ha ulteriormente disposto che "l'indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti".
L’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, il giorno 11 maggio scorso, ha emanato una circolare (la n. 46) con la quale finalmente scioglie alcuni nodi irrisolti riguardo alle agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità.
In particolare viene chiarito quale debba essere la documentazione che le persone con disabilità psichica e mentale e quelle con grave difficoltà di deambulazione debbano produrre per accedere ai benefici fiscali.
Di seguito proponiamo la sintesi complessiva che scaturisce dalla lettura delle ultime norme (Collegato fiscale 2000 e Finanziaria 2001) e della stessa circolare 46.
Le agevolazioni
I disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo possono contare su quattro benefici: l’IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l’esenzione dal pagamento del bollo auto e l’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.
La detrazione spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 35 milioni, il relativo rimborso assicurativo.
Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione; sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli interventi dovuti a normale usura del mezzo come pure i costi di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
Le tipologie di veicoli ammessi alla detrazione sono i medesimi previsti per l’agevolazione IVA, con una aggiunta introdotta dalla Legge Finanziaria 2001 (L. 388/2000): gli autocaravan che però potranno essere detratti solo a partire dalla denuncia del 2002. Per le detrazioni IRPEF non è previsto alcun limite di cilindrata. La circolare 46/2001 precisa che questa agevolazione sui caravan deve intendersi estesa anche ai disabili sensoriali oltre che ai disabili psichici e a quelli motori. Quei disabili motori per i quali vige l’obbligo di adattamento dovranno allestire conseguentemente il mezzo.
Quali veicoli
Ferme restando le limitazioni di cilindrata (2000 centimetri cubici se con motore a benzina, 2800 centimetri cubici se il motore è un diesel) previste per l’IVA agevolata, solo alcune tipologie di veicoli sono ammesse ai benefici fiscali e tributari.
Possono fruirne le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici. Per i disabili psichici, mentali o motori è possibile inoltre accedere alle agevolazioni anche se i veicoli sono motocarrozzette a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici.
Infine le spese sostenute a partire dal 2001 per l’acquisto di caravan, potranno essere detratte in sede di denuncia dei redditi sempre nella misura del 19% e nel limite dei 35 milioni; sugli stessi veicoli si continua - come già detto - a pagare l’IVA al 20% e il bollo auto.
Chi ne ha diritto
Le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità o ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico.
E’ importante spiegare che il disabile può essere considerato "fiscalmente a carico" quando non percepisce un reddito annuo superiore ai 5.500.000 di lire e convive con il familiare che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali e tributarie. Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.
Nel caso in cui un disabile non sia fiscalmente a carico di nessuno, le agevolazioni gli spettano direttamente: fattura e veicolo gli devono essere intestate direttamente.
A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare.
Le tipologie di disabilità sono le seguenti: disabilità motorie, disabilità psichiche o mentali, disabilità sensoriali (non vedenti e sordomuti)
Vediamo in sintesi agevolazioni, condizioni e documentazione richiesta.
Disabili motori
Ai fini delle agevolazioni fiscali rientrano nella categoria dei disabili motori:
La circolare 46/2001 ha precisato che nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da una pluriamputazione, gli interessati, o i familiari che li abbiano in carico fiscale, devono obbligatoriamente adattare il mezzo al trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali. Nel caso invece che la disabilià derivi da una grave limitazione delle capacità di deambulare o da una pluriamputazione non è più obbligatorio adattare il veicolo.
I veicoli destinati al trasporto di disabili, per essere considerati tali, devono essere opportunamente allestiti con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero delle Finanze e cioè:
Il Ministro dei Trasporti ha confermato che gli allestimenti al trasporto debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, ma ha anche affermato che questi devono essere tali da comportare effettivi adattamenti: quindi non possono essere semplici aggiunte di normali "optionals", ovvero consistere nella applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi, in alternativa, a richiesta.
Per i veicoli adattati alla guida possono invece essere considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie (ad esempio il cambio automatico), purché tali dispositivi siano riportati come prescrizione nella patente di guida o nel cosiddetto foglio rosa.
Documentazione
Per l’IVA
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all’ufficio doganale:
Attenzione: una regola particolare vige per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione,o pluriamputati, che devono invece presentare il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
L’IVA agevolata deve essere applicata anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, e alle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli.
La documentazione necessaria per accedere a quest’ultima agevolazione è una autodichiarazione in cui l’acquirente specifica che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico.
Per l’IRPEF
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:
Attenzione: una regola particolare vige per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione,o pluriamputati, che devono invece presentare il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Per l’esenzione dal bollo auto
Per accedere a questi benefici è necessario presentare la richiesta ai competente Uffici delle Entrate. Questi tuttavia non sono stati ancora istituiti in tutte le città; in questi casi bisogna rivolgersi alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia. I riferimenti si possono trovare consultando l’elenco telefonico alla voce "Uffici Finanziari".
Bisogna allegare alla domanda la seguente documentazione:
Attenzione: una regola particolare vige per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione,o pluriamputati, che devono invece presentare il verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Legge 13, 9 gennaio 1989
L'articolo 24 (comma 1) della legge 104/92 ribadisce che tutti gli edifici pubblici o aperti al pubblico devono essere eseguiti in conformità alle disposizioni vigenti. Si precisa che negli edifici soggetti a vincoli, il superamento delle barriere può essere realizzato con opere provvisionali ai sensi del D.P.R. 164/56.
Per le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico vengono dettate precise prescrizioni:obbligo di presentare una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia di accessibilità, all'atto della comunicazione in comune dei progetti; verifica della conformità del progetto da parte dell'ufficio tecnico o del tecnico comunale prima del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; accertamento da parte del sindaco, ai fini del rilascio del certificato di agibilità e abitabilità, che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia; possibilità da parte del sindaco di richiedere, ai fini dell'accertamento di cui sopra, al proprietario dell'immobile o dell'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata da un tecnico abilitato.
Per le opere pubbliche, fermo restando il divieto di ricevere finanziamenti per interventi che non prevedano l'eliminazione delle barriere e l'obbligo della dichiarazione del progettista, si dispone che l'accertamento della conformità alla normativa vigente spetti all'amministrazione competente che deve dare atto in sede di approvazione del progetto (comma 5).
Per le richieste di modifica della destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico si richiede ugualmente una dichiarazione di conformità alla normativa vigente e si stabilisce che il rilascio della relativa certificazione di agibilità e abitabilità sia condizionata alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile (comma 6).
Altre importanti disposizioni sono rivolte, in particolare agli enti locali: obbligo di modificare i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, previsti dalla L.41/86, con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'insolazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata che ostacola la circolazione delle persone handicappate; entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adeguamento dei regolamenti comunali alle disposizioni vigenti in materia, comprese le norme della L.13/89 e del D.M.236/89; dopo tale termine, le norme dei regolamenti edilizi in contrasto perdono di efficacia.
Il comma 8 prevede poi che il C.E.R. (comitato per l'edilizia residenziale) disponga una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione in conto capitale ai comuni, istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative e loro consorzi per la realizzazione o per l'adattamento di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.
La legge 104 come l'attuale normativa sulle barriere non è stata tuttavia applicata in molte Regioni d'Italia, perciò in attesa di una completa attuazione, se si scoprono delle barriere in edifici privati o pubblici è possibile presentare un esposto alla magistratura, scrivendo una lettera dove siano indicati con precisione l'edificio, le barriere riscontrate e possibilmente le leggi non rispettate. L'esposto deve essere indirizzato alla Procura della Repubblica e portato alla più vicina stazione dei carabinieri. Se poi si è a conoscenza di concessioni edilizie per progetti non conformi alla vigente normativa è possibile impugnare il provvedimento davanti al T.A.R., per illegittimità dello stesso.
Documentazione richiesta
La Legge n. 13/89 prevede lo stanziamento di contributi concessi, a fondo perduto, al disabile che intenda eliminare dalla propria abitazione o da spazi di proprietà condominiale barriere architettoniche o impedimenti strutturali.
Per usufruire dei contributi, prima di iniziare i lavori, bisogna presentare al Comune dove è ubicata l'abitazione, la seguente documentazione: domanda, in carta bollata, su apposito modulo prestampato da ritirare nel Comune di residenza, da inoltrare entro il 1 marzo di ogni anno indirizzata al Sindaco - l'ufficio competente; certificato medico in carta libera, attestante l'handicap; certificato di invalidità rilasciato dalla ASL (o fotocopia autenticata) attestante invalidità totale con difficoltà di deambulazione, qualora il richiedente voglia avvalersi della precedenza prevista nell’assegnazione dei contributi (possono essere accettate anche le certificazioni rilasciate da altre commissioni pubbliche (es. invalidità di guerra, servizio, lavoro); dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale deve risultare: la barriera architettonica da abbattere, le difficoltà che questa comporta, l'ubicazione dell'abitazione, che le modifiche non sono già state realizzate o iniziate, eventuali altri contributi ottenuti per gli stessi lavori; preventivo di spesa dei lavori da effettuare, ed in caso di installazione di ascensore, il progetto relativo all'impianto; relazione firmata da un tecnico che illustri i lavori da fare (non sempre obbligatoria);
L'interessato proprietario o inquilino di un appartamento, può apportare modifiche a parti comuni del condominio presentando preventivamente la seguente documentazione:richiesta scritta al condominio redatta dall'interessato stesso o da chi ne ha la potestà; se dopo tre mesi dalla presentazione della richiesta l'assemblea condominiale non si è espressa o ha dato esito negativo, l'interessato può comunque installare, a proprie spese, il servoscala o altre strutture facilmente rimovibili; se l'assemblea condominiale approva le innovazioni richieste la spesa sarà ripartita in quote millesimali. Se l'appartamento è situato in uno stabile di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari o in gestione al medesimo Istituto è necessario presentare domanda intestata al Coordinatore Generale, corredata dalla certificazione dell'invalidità e da quella medica; verrà poi effettuato un sopralluogo per verificare la necessità e/o la possibilità di realizzare i lavori; se i lavori devono essere effettivamente realizzati è lo stesso Istituto che se ne incarica. Se è necessario apportare delle modifiche nelle passerelle di congiungimento tra un edificio e la strada o comunque delle modifiche in spazi di proprietà del Comune, la domanda deve essere inviata sia al servizio strade sia all'azienda Officina Comunale.
Dopo la presentazione della domanda le opere possono essere realizzate direttamente senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sopportando però il rischio dell'eventuale mancata concessione del contributo.
Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.
N.B. In caso di pluralità di soggetti fruitori, la domanda può essere formulata anche congiuntamente fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo.
A tal proposito è bene precisare quanto segue:qualora di un'unica opera possono fruire più disabili viene concesso un solo contributo; qualora varie barriere sussistano nello stesso immobile ostacolando la stessa funzione può formularsi un'unica domanda e ottenere un unico contributo; se le diverse barriere ostacolano diverse funzioni (ad es. assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), l'interessato può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuna di esse.
Opere o edifici sui quali può essere richiesto il contributo
I contributi sono concedibili solo per interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche su:immobili privati già esistenti ove risiedono persone disabili con limitazioni funzionali permanenti; immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili. Qualora non sia possibile modificare l’immobile è possibile ottenere i contributi anche per l’acquisto di attrezzature quali servoscala o montascale.
Il contributo può essere concesso anche per opere da realizzare su:parti comuni di un edificio; immobili o porzioni degli stessi, in esclusiva proprietà o in godimento al disabile.
Tempi
Le domande debitamente istruite, vengono inserite in graduatorie divise, secondo la certificazione medica presentata e la patologia da questa attestata, in invalidi totali e parziali, e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.
Finanziamento della legge
La legge è stata finanziata fino all’anno 2000; nuove disposizioni finanziarie dovrebbero garantire la copertura per gli anni successivi.